STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE   “VediRomaInBici”

 

Art.1 – Denominazione – Sede

E’ costituita con sede in Roma, largo Magnagrecia 3, pal. B. int 11, una associazione sportiva ricreativa e culturale di escursionismo e valorizzazione della bicicletta senza fini di lucro denominata VediRomaInBici.

 

Art.2 - Finalità - Oggetto

L’Associazione si propone di organizzare iniziative non competitive che, attraverso passeggiate di gruppo in bicicletta entro e fuori le mura aureliane,  comportino un utile esercizio fisico e siano volte ad accrescere la conoscenza delle bellezze artistiche, antiche e moderne e della storia della città di Roma e dintorni. Quanto sopra anche in collegamento con altri organismi operanti nel settore ciclistico ricreativo. L’associazione persegue altresì l’obiettivo di migliorare la vivibilità della città di Roma attraverso l’uso in totale sicurezza della bicicletta da parte degli appassionati anche per attività di lavoro.

 

Art.3 – Soci

Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi. La qualifica di socio, ottenuta con l’acquisizione di una tessera sociale annuale a seguito di domanda rivolta al Consiglio direttivo, dà diritto a partecipare all’assemblea dei soci, a tutte le iniziative dell’associazione e a proporre suggerimenti e iniziative da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo.

 

Art.4 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione il Presidente, il Consiglio direttivo e l’Assemblea. Le funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio direttivo, del Tesoriere e del Segretario sono esercitate a titolo gratuito ed è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute preventivamente concordate dal consiglio.

 

Art.5 – Presidente

Il Presidente ha compiti di rappresentanza legale, presiede gli altri organi dell’associazione ed esercita in via autonoma tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

 

Art. 6 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, eletto dall’assemblea a maggioranza semplice e composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri resta in carico 3 anni ed è rieleggibile. Il Consiglio elegge nel suo ambito un Presidente e un vice Presidente ed è convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno o su richiesta di due componenti del Consiglio e delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di accesso di nuovi soci.

 

Art.7 – Assemblea

L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo con un preavviso di 15 giorni a mezzo messaggio di posta elettronica o telefonico inviato all’indirizzo indicato da ciascun socio nella propria scheda di iscrizione. L’assemblea è validamente costituita in sede ordinaria, per l’approvazione del bilancio e per deliberare sugli argomenti proposti del Consiglio direttivo, quando ad essa partecipino almeno cinque soci e in sede straordinaria, per deliberare le modifiche dello statuto o lo scioglimento dell’associazione, quando ad essa partecipino almeno la metà più uno dei soci. Ciascun soci può rappresentare in assemblea a seguito di apposita delega effettuata via mail non oltre 3 soci deleganti.

 

Art.8 – Tessera di iscrizione e contributi degli associati

IL Consiglio direttivo determina la quota da versare al momento della iscrizione per l’acquisizione della qualifica di socio e gli eventuali contributi per lo svolgimento delle iniziative sportive, turistiche e culturali e per la connessa attività di comunicazione e promozione attraverso sito web, articoli su stampa, volantini, magliette o altro.. Quote e contributi associativi non possono essere trasmessi a terzi.

 

Art.9 – Bilancio

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio direttivo predispone il rendiconto annuale che viene presentato per l’approvazione all’Assemblea.

 

Art. 10 – Modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati delibera sull’eventuale scioglimento della associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri organismi con finalità sociali

 

Art. 11 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile.

 

 

 

Roma, 20 Novembre 2008